CORSO GESTIONE ALLEVAMENTO E BENESSERE ANIMALE DA 18 ORE, ALCUNI CHIARIMENTI
Con il Decreto Ministeriale 6 settembre 2023, in attuazione del D.Lgs. 134/2022 , è stato introdotto l’obbligo di formazione per operatori, trasportatori e professionisti che operano con animali da reddito.
La formazione obbligatoria e continua si propone di approfondire le principali malattie animali, incluse quelle trasmissibili all’uomo, evidenziandone i rischi di diffusione, gli oneri ed obblighi degli operatori e dei professionisti degli animali con particolare riferimento agli obblighi di sorveglianza passiva, di notifica e di comunicazione. Saranno poi trattati gli argomenti relativi ai principi di biosicurezza, all’interazione tra sanità animale, benessere animale, alla salute umana, le buone prassi di allevamento e la resistenza ai trattamenti farmacologici, compresa quella antimicrobica.
Per gli operatori la durata del corso è di 18 ore e il termine per completare il primo percorso formativo è fissato al 31 dicembre 2025 per tutti coloro che erano già attivi alla data del 01 gennaio 2024.
Coloro che invece hanno iniziano l’attività tra il 1 gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025 devono completare il corso entro 12 mesi dall’avvio, mentre dal 1 gennaio 2026, la frequenza del corso sarà condizione necessaria per poter avviare l’attività.
Per le ditte individuali l’obbligo formativo ricade sul titolare dell’azienda.
Per le società tale obbligo ricade su uno dei soci rappresentante legale.
Sono esentati da tale obbligo gli allevamenti familiari nel quale gli animali sono allevati esclusivamente per autoconsumo o uso domestico privato, senza alcuna attività commerciale. Gli operatori degli allevamenti familiari di equini detengono esclusivamente animali non destinati alla produzione di alimenti.
L’allevamento familiare è previsto dal manuale operativo per equini, bovini, ovini e caprini, suini, pollame, conigli, apicoltura. Nello stesso stabilimento possono coesistere allevamenti familiari di più specie, ma per la stessa specie può essere presente un solo allevamento familiare e non possono coesistere allevamenti familiari ed ordinari.
Tale tipologia di allevamento è prevista solo per le seguenti specie e numero massimo di animali che possono essere detenuti contemporaneamente:
PER LA SARDEGNA ALLEVAMENTO A USO FAMILIARE RIGUARDA SOLAMENTE SUINI
d) suini: con un massimo di 4 capi da ingrasso, con esclusione di scrofe e verri;
e) pollame: con un massimo di 50 capi,
f) conigli: con un numero massimo di 20 fori nido e con un massimo di 50 capi di età superiore a 30 giorni;
g) api: con un numero massimo di 10 alveari.
Effettuato il primo corso, il decreto ministeriale prevede che gli operatori siano tenuti a partecipare ad un programma formativo dedicato almeno una volta ogni 3 anni.
