Durata del COGGIN’S TEST

Marina CimaEVENTING ITALY – 12 Maggio 2026 – ANEMIA INFETTIVA, COGGINS, COGGINS TEST

Il Coggin’s Test aveva durata diversa in base alla regione di residenza del cavallo (leggi articolo del 2016). Oggi non esiste più una valutazione del rischio per Regione, ma solo per struttura, in base a quanto dichiarato dall’operatore in Vet Info. E a dire il vero, non si chiama nemmeno più Coggin’s Test perchè viene fatto con il metodo ELISA, totalmente differente.

La F.I.S.E. ha pubblicato un articolo a ottobre 2024, che è passato inosservato ai più, che spiega come funziona la gestione del Coggin’s Test per l’anemia infettiva, obbligatorio in Italia.

Sostanzialmente questa è la norma, ma lasciamo a voi la lettura integrale dell’articolo e del documento allegato:

  • strutture a basso rischio: ogni 3 anni
  • strutture ad altro rischio: ogni 12 mesi (presenza di un mulo oppure orientamento EQUESTRE / DIPORTO” e “LAVORO” = SI)
  • stalloni per la monta pubblica: ogni 12 mesi

Sono considerate strutture a “basso rischio” tutte quelle strutture che non sono ricomprese ad alto rischio, ovvero, per semplificare pur senza essere esaustivi, gli “Stabilimenti per il ricovero collettivo di equini”, che non abbiano un mulo  (cioè “Maneggio”, “Scuderia”, “Ippodromo” o “Centro di Incremento ippico”), ed allevamentiche nel loro orientamento produttivo abbiano le spunte su “Familiare” o “Ippico Sportivo” o “Equestre/Diporto” (quest’ultimo solo se con l’ulteriore spunta “Lavoro” “NO”).

ATTENZIONE !!
Il Piano di Sorveglianza Nazionale per l’Anemia Infettiva Equina, integrato da diverse note ministeriali e disposizioni regionali, prevede l’obbligo di eseguire il test “Coggins” (Anemia Infettiva Equina) entro i 12 mesi precedenti per l’accesso a fiere, aste, mercati e assembramenti equini, quindi, occhio alle indicazione sanitarie nei programmi (per esempio, Fieracavalli Verona impone questa norma per l’accesso a qualsiasi cavallo)

Riportiamo l’articolo pubblicato sul sito federale:

Ministero della Salute: Indicazioni operative Anemia Infettiva Equina

La FISE il 7 giugno ultimo scorso (2024) ha chiesto al Ministero, alla luce della normativa europea nel frattempo subentrata e considerati gli otto anni passati dalla precedente valutazione del rischio (DM del 2 febbraio 2016), una revisione del Decreto Ministeriale. Anche a seguito di ciò il Ministero della Salute (DGSA) ha emanato il 10 settembre u.s. un documento (Federazione Italiana Sport Equestri – Rapporti SSN ed Istituzioni – Rapporti SSN ed Istituzioni (fise.it)) che sostituisce il precedente e decaduto DM sulle procedure operative finalizzate a controllare e sorvegliare l’Anemia Infettiva Equina (AIE) sul territorio nazionale per “limitare la diffusione dell’infezione sul territorio nazionale ed offrire garanzie sanitarie ai fini delle movimentazioni e degli scambi nazionali ed internazionali”.

L’Anemia Infettiva Equina (AIE), una malattia virale trasmessa da insetti ematofagi e per via iatrogeno che colpisce cavalli, asini e muli. L’attività di controllo dell’AIE è effettuata su quanto disposto dagli articoli 124 e 125 del Regolamento europeo di sanità animale 2016/429, che disciplinano rispettivamente i movimenti degli animali e le misure di prevenzione della malattia. Tale regolamentazione europea, che ha fatto decadere le precedenti normative (i.e. DM del 2 febbraio 2016), classifica l’AIE tra le malattie di categoria D ed E, cioè tra quelle che richiedono un controllo rigoroso per prevenire la diffusione del virus, garantendo la sicurezza sanitaria degli animali durante le movimentazioni nazionali e internazionali. Si ricorda infatti che, nel caso in cui si sospetti o si confermi un focolaio di AIE, gli equini sieropositivi devono essere isolati e il loro spostamento è vietato fino alla conclusione del processo diagnostico. Inoltre, se il focolaio dovesse essere confermato, questo è da considerare estinto con la macellazione/abbattimento/morte naturale dei soggetti sieropositivi. Intanto che il soggetto sieropositivo è in vita devono essere garantiti le seguenti misure di biosicurezza atte, come riportate nelle indicazioni operative, per impedire la diffusione dell’infezione, ed il benessere animale. Tali drastiche misure richiedono quindi una prevenzione attiva (lotta agli insetti ematofagi) e rigorose pratiche per evitare la trasmissione iatrogena .

Nel documento il ministero informa che nel periodo di applicazione del Piano nazionale per la sorveglianza ed il controllo dell’AIE (DM 2 febbraio 2016) è stata confermata la presenza di infezione da virus dell’AIE sul territorio nazionale, “con livelli di prevalenza paragonabili a quelli precedentemente rilevati ed utilizzati per la classificazione dei livelli di rischio regionale”. Pertantoper il Ministero della Salute permane una “chiara evidenza di un significativo rischio di infezione per alcuni orientamenti produttivi degli allevamenti”, tanto da richiedere l’emanazione di apposite procedure tecnico- operative (elaborate con il supporto del Centro di Referenza Nazionale per l’Anemia Infettiva Equina (CRAIE). 

Il documento identifica ad “alto rischio” gli Stabilimenti di equini che in BDN (VetInfo) siano registrati con orientamenti:

“EQUESTRE / DIPORTO” e “LAVORO” valorizzati SI. 

Pertanto, sono da considerare ad alto rischio le seguenti strutture (Codice Aziendale):

  • Stabilimenti con almeno un allevamento registrato in BDN con Orientamento produttivo EQUESTRE/DIPORTO e con flag da “lavoro” valorizzato SI;
     quelle registrate in BDN con Orientamento produttivo EQUESTRE/DIPORTO;
  • quelle ricadenti in Area di Sorveglianza Attiva (ASA) cioè area del raggio di 3 km da un focolaio confermato di AIE;
  • quelle per il quale non è inserito l’orientamento produttivo in Banca Dati Nazionale (BDN);
  • quelle che detengono almeno un mulo.

Gli operatori e/o proprietari in caso di movimentazione dell’equide detenuto in queste circostanze (ad alto rischio) devono sottoporlo a controllo per l’AIE con cadenza annuale. 

Viceversa, sono considerate strutture a “basso rischio” tutte quelle strutture che non sono ricomprese ad alto rischio, ovvero, per semplificare pur senza essere esaustivi, in assenza di azioni specifiche adottate dalle ASL, gli “Stabilimenti per il ricovero collettivo di equini”, che non abbiano un mulo  (cioè “Maneggio”, “Scuderia”, “Ippodromo” o “Centro di Incremento ippico”), ed allevamentiche nel loro orientamento produttivo abbiano le spunte su “Familiare” o “Ippico Sportivo” o “Equestre/Diporto” (quest’ultimo solo se con l’ulteriore spunta “Lavoro” “NO”).

Gli operatori e/o proprietari in caso di movimentazione dell’equide detenuto in queste circostanze (a basso rischio) devono sottoporlo a controllo per l’AIE ogni tre anni (a prescindere dalla Regione di appartenenza).

I proprietari e/o operatori degli equini devono sottoporre ad un primo controllo gli animali di età superiore ai 12 mesi, possibilmente prima del periodo a rischio (periodo attività vettoriale tra maggio ed ottobre).

Gli stalloni che devono essere utilizzati alla monta pubblica sono sottoposti a controllo annuale.

I prelievi per la diagnosi di AIE, come al solito, sono effettuati a cura dei servizi veterinari delle AUSL competenti o da veterinari formalmente incaricati dell’esecuzione dei prelievi, come da normativa vigente e secondo le modalità indicate dalle Regioni e Province Autonome, utilizzando i Moduli appositamenteallegati al documento per inviarli all’IZS (i veterinari li troveranno anche tramite gli applicativi informatici disponibili / schede).

I campioni saranno analizzati con metodo ELISA, nel caso di positività o caso dubbio saranno inviati al CRAIE che eseguirà i controlli con i test di conferma previste.