STATUTO SOCIALE A.N.A.C.A.A.D.
La visone dello Statuto Sociale dell’Associazione Nazionale Allevatori Cavallo Anglo Arabo e Derivati è riservata ai soci.
ALLEGATO ‘A’ al n.33172 di Raccolta
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI CAVALLO ANGLO ARABO E DERIVATI A.N.A.C.A.A.D.
STATUTO
TITOLO I – Costituzione – Sede – Durata – Scopi
Art. 1 – L’Associazione Nazionale allevatori del cavallo anglo-arabo e derivati d’Italia, con sede ad Ozieri (Sassari), presso la Sede dell’Istituto Incremento Ippico della Sardegna, Piazza Duchessa Borgia n. 4, è regolata dal presente Statuto.
Art. 2 – L’Associazione intende tutelare la razza del cavallo anglo arabo così come definita dal disciplinare del Libro genealogico italiano e dalla C.I.A.A. Conferenza Internazionale del cavallo Anglo Arabo sancita dal cosiddetto “Accordo di Venezia” del 1993. Essa svolge la sua attività su tutto il territorio nazionale, non ha scopo di lucro e ha durata illimitata nel tempo.
Art. 3 – L’Associazione, in collaborazione con gli Enti ed Organismi nazionali e regionali competenti in materia di allevamento equino, si propone lo scopo di affermare e far conoscere la specificità della razza del cavallo anglo arabo e derivati, di tutelarla, diffonderla, preservarla e valorizzarla secondo le diverse attitudini agonistiche e sportive che le sono riconosciute a livello nazionale e internazionale.
In particolare l’Associazione si propone di:
Diffondere e migliorare l’allevamento del cavallo anglo arabo e derivati tutelando gli interessi degli allevatori italiani e richiamando a suo beneficio l’attenzione, la considerazione e i finanziamenti statali, regionali ed europei per favorirne l’impiego sportivo;
provvedere alla raccolta e alla catalogazione dei risultati ottenuti dai cavalli anglo arabi e derivati nelle competizioni ufficiali (concorsi di salto ostacoli, completo di equitazione, dressage, corse al galoppo e in ostacoli, gare di fondo ecc.) e di tutti i dati necessari a confermare la versatilità di questa razza per programmarne la selezione specialistica, in funzione delle svariate attitudini agonistiche della stessa;
promuovere studi e ricerche diretti a favorire il miglioramento genetico e delle tecniche di allevamento e riproduzione della razza e dei suoi derivati, la promozione del suo impiego, la sua commercializzazione e quant’altro possa affermarne l’immagine e il prestigio.
A tale scopo potrà instaurare rapporti di collaborazione con gli Enti ed Organismi nazionali e regionali competenti.
Curare l’aggiornamento degli elenchi dei riproduttori maschi e femmine allevati dai Soci allevatori e l’anagrafica delle produzioni.
Adempiere inoltre ai compiti e alle funzioni eventualmente delegate dal MIPAF, dall’UNIRE e dalle Regioni in ordine alla individuazione e scelta dei riproduttori e alla gestione del Libro Genealogico;
Promuovere l’organizzazione di manifestazioni allevatorie e sportive, convegni, mostre, aste, fiere e ogni altra iniziativa atta ad effettuare una continua selezione e a mettere in evidenza le qualità della razza anglo araba e derivati, per favorirne la sua commercializzazione;
curare la stampa di notiziari, riviste, monografie, materiale pubblicitario anche audiovisivo o telematico, intesi ad informare gli allevatori, i tecnici e gli utilizzatori del cavallo anglo arabo e derivati;
aderire agli Organismi nazionali ed internazionali aventi gli stessi scopi di tutela, promozione e valorizzazione della razza anglo araba e derivati, per portare avanti azioni comuni e per un continuo scambio di esperienze e informazioni;
TITOLO II – Soci
Art. 4 – Possono essere ammessi come Soci le persone di ambo i sessi, residenti in Italia, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che siano proprietari di almeno una fattrice di razza anglo araba o derivata, iscritta alla competente Sezione del Libro genealogico.
Possono far parte dell’Associazione, in qualità di Soci collettivi, anche Enti ed Istituzioni, Società ed Associazioni od Organismi vari, anche non proprietari di fattrici anglo arabe, purché operanti nel settore dell’allevamento e impiego del cavallo anglo arabo e derivati, con diritto a voto singolo spettante al rappresentante legale, purché sia stata espressa legittima volontà di aderire mediante atto deliberativo a norma di Statuto.
Art 5 – La domanda di adesione deve essere presentata per iscritto sull’apposito modulo, al Consiglio Direttivo, controfirmata come garante da almeno due allevatori associati. La domanda delle persone fisiche deve essere accompagnata da:
- fotocopia del documento di identità del richiedente;
- scheda riassuntiva della consistenza dell’allevamento con indicazione delle fattrici e puledri posseduti, allegando fotocopia dei certificati di nascita e origine.
La domanda di adesione di Enti, Istituzioni, Società ed Associazioni od organismi vari, sottoscritta dal rappresentante legale, deve essere accompagnata da:
- copia statuto sociale;
- copia della delibera dell’organo competente attestante la decisione di aderire all’Associazione;
- fotocopia documento di identità del rappresentante legale;
Art 6 – I soci sono suddivisi nelle seguenti categorie:
- Soci sostenitori, che si impegnano al pagamento di una quota annuale stabilita;
- Soci ordinari allevatori, persone fisiche, proprietari di fattrici anglo arabe o derivate;
- Soci collettivi, nel caso di Enti, Istituzioni, Società ed Associazioni od Organismi operanti nel settore dell’allevamento e dell’impiego del cavallo anglo arabo e derivati;
- Soci collettivi – come sopra – allevatori e proprietari di fattrici anglo arabe in produzione;
- Soci onorari, persone per le quali il Consiglio Direttivo abbia deliberato l’ammissione in tale categoria;
Sono considerati Soci fondatori i sottoscrittori dell’atto costitutivo e tutti coloro che aderiranno
all’Associazione entro 60 giorni dalla sua costituzione.
Non è ammessa l’adesione temporanea e il diritto del Socio non è trasmissibile.
Ciascun Socio è titolare del diritto di eleggibilità attiva e passiva.
L’appartenenza all’Associazione vincola gli associati all’osservanza delle norme del presente Statuto e relativi Regolamenti che dovessero essere adottati per il conseguimento degli scopi sociali.
Gli associati sono tenuti al pagamento di una quota “una tantum” di ammissione e di una quota sociale annuale, differenziata per categoria. I relativi importi saranno fissati dall’Assemblea ordinaria dei Soci.
Art. 7 – Avranno diritto al voto nelle Assemblee e potranno beneficiare delle provvidenze, facilitazioni e vantaggi disposti dalla stessa Associazione, soltanto i Soci in regola con tutti i pagamenti dovuti al sodalizio.
Il pagamento della quota iniziale deve essere effettuato entro 10 giorni dalla comunicazione della ammissione, mentre la quota sociale annuale dovrà essere versata entro il mese di febbraio.
Eventuali altre contribuzioni, che potranno essere richieste soltanto previa delibera dell’Assemblea ordinaria purché finalizzate all’attività sociale, dovranno essere versate entro 30 giorni dalla richiesta.
Il Consiglio Direttivo potrà conferire il titolo di Presidente onorario e Socio Onorario a persone particolarmente benemerite nell’allevamento e valorizzazione del cavallo anglo arabo e derivati, disponendo anche l’esenzione dal pagamento quote sociali o la riduzione delle stesse.
Art. 8 – Al Socio che non adempie alle obbligazioni assunte a qualunque titolo verso l’Associazione o che non osservi scrupolosamente le norme del presente Statuto, norme e regolamenti, direttive e programmi adottati dall’Associazione o che danneggi moralmente e materialmente la stessa o che svolga attività contrastanti con l’azione svolta dalla medesima, sono applicabili le seguenti sanzioni:
- richiamo scritto;
- sanzione pecuniaria;
- sospensione a tempo determinato dai benefici spettanti ai Soci;
- espulsione per radiazione.
Rimane salva l’eventuale azione di responsabilità per i danni arrecati all’Associazione.
Le sanzioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo, tranne quella di cui alla lettera d) di spettanza dell’Assemblea, e contro il provvedimento è dato ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla notifica.
Su proposta del Comitato Direttivo potrà essere adottato dall’Assemblea apposito regolamento interno che determini le specifiche ipotesi di applicabilità delle sanzioni sancite dal presente articolo e le procedure attuative.
Art. 9 – La qualità di Socio si perde:
- per dimissioni che debbono essere presentate per iscritto al Comitato Direttivo, almeno novanta giorni liberi prima della scadenza dell’esercizio sociale in corso, tramite lettera raccomandata. Il mancato rispetto del preavviso, impone comunque il pagamento delle quote sociali per l’esercizio in corso;
- per morosità, dichiarata dal Consiglio Direttivo, dopo due contestazioni ufficiali e il mancato rispetto dell’invito a pagare;
- per espulsione deliberata a maggioranza semplice dall’Assemblea a seguito dell’accertamento di gravi infrazioni alle norme del presente Statuto e ai deliberati degli Organi dell’Associazione, ovvero per averne leso gli interessi o il prestigio. L’Assemblea potrà deliberare inoltre la sospensione o l’espulsione dei Soci responsabili di gravi fatti penali o sanzionati dagli organi della disciplina degli sport ippici;
- per la perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per l’ammissione.
Il procedimento per la decadenza da Socio è attivato dal Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta all’interessato. Questi può presentare ricorso motivato al Collegio dei Probiviri, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
TITOLO III – Entrate, Bilancio e patrimonio Sociale
Art.10 – Le entrate sono costituite dalle quote di ammissione e dalla quota sociale annuale, nonché da eventuali corrispettivi per servizi particolari resi e da eventuali contributi, donazioni e lasciti da parte di Soci, Enti ed Organismi pubblici o privati e da tutte quelle altre che potranno pervenire all’Associazione nello svolgimento della sua attività.
Il Bilancio deve essere adottato entro il 31 marzo dell’esercizio in corso ed è annuale con inizio il 1° gennaio e chiusura il 31 dicembre.
Entro il termine di tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale dovrà essere sottoposto alla approvazione dell’Assemblea il bilancio Consuntivo al quale dovranno essere allegate le relazioni del Comitato Direttivo e del Collegio dei revisori.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
- dalle quote “una tantum” corrisposte dai Soci al momento dell’ammissione, ai sensi dell’art. 6, 3° comma;
- dai beni mobili ed immobili di qualsiasi specie che per acquisti, donazioni o a qualsiasi altro titolo pervengano nella proprietà o disponibilità dell’ Associazione;
- dai residui attivi risultanti dallo svolgimento di iniziative e attività sociali destinati alla formazione di riserve patrimoniali.
Il patrimonio sociale e il suo incremento è indivisibile tra i Soci. Non è ammessa la distribuzione di utili né diretta, né indiretta e qualsiasi eventuale eccedenza di esercizio dovrà essere utilizzata per iniziative statutarie e riportate negli esercizi successivi.
TITOLO IV – Organi sociali
Art. 11 – Gli organi sociali dell’Associazione sono
- l’Assemblea Generale
- il Comitato Direttivo
- Il Presidente
- Il Collegio dei revisori dei Conti
- Il Collegio dei Probiviri
Art. 12 – Dell’Assemblea
L’Assemblea Generale è composta dai Soci Ordinari e sostenitori, individuali e collettivi che partecipano personalmente. Gli stessi Soci possono essere rappresentati mediante delega scritta soltanto da un altro Socio, ma ogni Socio non può esercitare più di due deleghe anche se corrispondenti a più voti.
L’Assemblea Generale ordinaria è convocata, nella sede dell’Associazione o in altra sede purché in Italia, almeno una volta all’anno, su delibera del Comitato Direttivo, per l’approvazione del Bilancio e del Conto Consuntivo.
Può essere convocata un’Assemblea straordinaria nei luoghi come sopra indicati, ogni qual volta il Comitato Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta del Collegio dei Revisori o di un quinto dei Soci aventi diritto al voto e in regola con il pagamento delle quote sociali.
La convocazione deve essere fatta mediante lettera raccomandata da spedirsi a ciascun Socio almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.
L’avviso deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione in prima e seconda convocazione che non possono aver luogo nello stesso giorno, nonché l’elenco degli argomenti da trattare e nel caso di proposte di modifica dello Statuto, l’indicazione degli articoli interessati ed il testo delle modifiche proposte.
Il Socio impossibilitato a partecipare può farsi rappresentare mediante delega che deve risultare da atto scritto, anche in calce alla lettera di convocazione, e deve essere consegnata al Presidente per la necessaria verifica, prima dell’inizio della riunione.
Art. 13 – Funzionamento dell’Assemblea
L’Assemblea Generale è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o, in mancanza, da un Presidente nominato seduta stante dall’Assemblea.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti con la presenza della metà più uno dei Soci in regola con il pagamento delle quote.
In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.
Per le deliberazioni che comportano modifiche statutarie è richiesta la partecipazione, anche per delega, della maggioranza qualificata dei tre quarti dei voti in prima convocazione e di almeno la metà più uno in seconda convocazione.
Per la messa in liquidazione dell’Associazione, per la designazione dei liquidatori e per l’attribuzione dei loro poteri, oppure per le azioni di responsabilità da promuovere nei confronti dei membri del Comitato Direttivo e la devoluzione del patrimonio sociale è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati, anche in seconda
convocazione.
Gli amministratori in carica non possono votare per l’approvazione dei Conti Consuntivi e quando sia in discussione la loro responsabilità nella gestione.
Il sistema di votazione, a scrutinio palese o segreto, è proposto dal Presidente e approvato dall’Assemblea.
Debbono sempre essere effettuate mediante scheda segreta le votazioni per l’elezione delle cariche sociali.
Delle adunanze dell’Assemblea Generale deve essere sempre redatto processo verbale a cura di un Segretario incaricato dal Presidente. Detto verbale costituisce atto ufficiale e dovrà essere firmato in originale dal Presidente e dal Segretario e conservato agli atti.
Art. 14 – Rientra fra le competenze dell’Assemblea:
- elezione dei componenti del Comitato Direttivo e del Presidente dell’Associazione;
- nomina dei membri elettivi del Collegio dei revisori e dei Probiviri;
- l’approvazione del Bilancio preventivo, dei Conti Consuntivi e delle relazioni del Comitato Direttivo;
- individuazione dei settori di attività e i programmi da realizzare per il conseguimento degli scopi statutari dell’Associazione;
- determinazione delle indennità e rimborsi spese spettanti al Presidente e ai componenti del Comitato Direttivo e l’emolumento ai Revisori;
- eventuali modifiche statutarie;
- determinazione delle quote sociali;
- ogni altro argomento che il Presidente e il Comitato Direttivo ritengano di sottoporgli.
Art. 15 – Il Comitato Direttivo
L’Associazione è amministrata e diretta da un Comitato Direttivo composto da almeno sette membri effettivi, eletti ogni quattro anni dall’Assemblea Generale e rieleggibili.
Il Comitato Direttivo è composto da:
- quattro Soci allevatori;
- un rappresentante eletto su una terna di nominativi di esperti del mondo del cavallo, designati dall’UNIRE, provenienti dalle regioni a maggior diffusione allevatoria. Qualora le designazioni non pervengano in tempo utile verrà cooptato il primo dei non eletti fra i Soci allevatori;
- un rappresentante della categoria dei Soci collettivi;
- un rappresentante della categoria dei Soci sostenitori;
Il primo Comitato Direttivo, designato dai Soci fondatori, in sede di costituzione dell’Associazione, dura in carica per un isolo esercizio e può essere ridotto a soli cinque membri compreso il Presidente.
In caso di dimissioni della maggioranza dei membri del Comitato Direttivo, l’intero Comitato dovrà considerarsi decaduto e dovrà essere subito convocata, a cura del Presidente del Collegio dei revisori, l’Assemblea Generale per il rinnovo della cariche.
In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di un componente del Comitato Direttivo, esso sarà surrogato con il primo dei non eletti nell’Assemblea che ha proceduto all’elezione del Comitato stesso. Una volta eletto, il Comitato si riunisce immediatamente o su convocazione ad iniziativa del Presidente eletto, entro dieci giorni, per procedere alla elezione del Vice Presidente, di un Segretario e di un Tesoriere.
Per il disbrigo delle incombenze burocratiche il Comitato Direttivo potrà incaricare un Segretario aggiunto o Direttore, scelto fra persone in possesso di particolare competenza nel settore dell’allevamento e dell’impiego del cavallo anglo arabo e derivati.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza o di impedimento ed esercita il potere di firma attenendosi ai deliberati del Consiglio Direttivo.
Art. 16 – Attribuzioni del Comitato Direttivo
Il Comitato esercita i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione e ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, con la sola esclusione di quelli di competenza dell’Assemblea.
In particolare spetta al Comitato
- a) dare esecuzione ai deliberati dell’Assemblea;
- b) l’elezione del Vice Presidente, del Segretario e di un Tesoriere;
- c) l’ammissione e il recesso dei Soci;
- d) provvedere all’organizzazione degli uffici, al reclutamento del personale ordinario e direttivo, fissandone il trattamento economico
- e) proporre all’approvazione dell’Assemblea le misure delle quote sociali e i programmi di attività unitamente ai Bilanci consuntivi e preventivi accompagnati dalle relazioni del Collegio dei Revisori;
- f) deliberare in ordine alle eventuali azioni giudiziarie e al contenzioso
Art. 17 – Funzionamento del Comitato
Il Comitato Direttivo si riunisce su invito del Presidente tramite lettera raccomandata o per telegramma o telefax inviati in tempo utile e ricevuti almeno tre giorni prima, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne venga fatta richiesta scritta firmata da almeno un terzo dei componenti. La riunione, oltrechè nella sede sociale, può tenersi in qualsiasi altro luogo in Italia.
Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza. A tale scopo ogni componente ha diritto ad un voto e in caso di parità di voti prevarrà quello del Presidente.
Alle riunioni partecipa un Segretario che redige apposito verbale che verrà sottoscritto dal Presidente.
La mancata partecipazione – senza valida giustificazione – a tre sedute consecutive del Comitato comporta la decadenza dalla carica.
Lo stesso Comitato ne da atto e contestualmente chiama come sostituto il primo dei non eletti il quale rimane in carica sino al rinnovo delle cariche.
Nessun compenso è dovuto ai componenti del Comitato Direttivo, salvo il rimborso delle spese di viaggio e un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute, da fissarsi dalla Assemblea.
Art. 18 – Il Presidente
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione di fronte ai Soci, ai terzi ed, occorrendo, in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in qualsiasi sede giurisdizionale e di nominare allo scopo avvocati e procuratori alle liti. Per l’attuazione dei deliberati dell’Assemblea e del Comitato il Presidente, unitamente al responsabile o Direttore dell’ufficio, hanno piena e libera facoltà di firma.
Art. 19 – Il Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dalla Assemblea.
Il Presidente del Collegio deve essere iscritto all’Albo dei revisori contabili.
I Revisori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili una sola volta. I supplenti subentrano agli effettivi in ordine di anzianità in caso di legittimo impedimento dei titolari. Il primo Collegio dei Revisori è nominato dall’Assemblea Generale in occasione della prima convocazione della stessa.
Il Collegio dei Revisori esercita i compiti attribuiti dalla legge in ordine al controllo dell’amministrazione, dei bilanci, dei rendiconti e della contabilità dell’Associazione mediante l’accesso agli atti e documenti d’ufficio, registri, verbali e scritture contabili.
Il Collegio dei Revisori si riunisce previa convocazione, anche verbale, del suo Presidente, tutte le volte che questi lo ritenga necessario. Per ogni riunione formalmente convocata deve essere redatto apposito verbale da depositarsi in copia nell’ufficio dell’Associazione. Il Collegio dei revisori ha facoltà di prendere parte alle assemblee e alle riunioni del Comitato Direttivo e a tale scopo, deve essere sempre convocato formalmente.
Il Bilancio preventivo e il Rendiconto consuntivo con i relativi allegati, almeno 30 giorni prima della presentazione all’approvazione dell’Assemblea, debbono essere notificati in copia al Collegio dei Revisori, per la redazione della relazione di sua competenza.
Al Presidente e ai componenti del Collegio dei Revisori deve essere attribuita una indennità da stabilirsi a cura dell’Assemblea.
Art. 20 – Collegio dei Probi Viri
Per la risoluzione di qualsiasi vertenza fra i Soci o fra questi e l’Associazione nell’ambito dell’attività sociale, è istituito il Collegio dei Probi Viri composto da un Presidente e due componenti, anche non soci, eletti dall’Assemblea. Il Collegio dura in carica per quattro anni e i membri sono rieleggibili.
Il primo Collegio dei Probi viri è nominato dall’Assemblea Generale in occasione della prima convocazione della stessa.
I giudizi adottati dal Collegio dei Probi Viri sono inappellabili e debbono essere obbligatoriamente accettati e rispettati dai Soci.
TITOLO V – Scioglimento
Art. 21 – Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea con il voto dei tre quarti dei soci a maggioranza semplice dei votanti. La stessa Assemblea dovrà nominare uno o più liquidatori.
In caso di scioglimento, estinte le passività, le eventuali attività residue saranno devolute, sulla base del deliberato assembleare, ad altra Associazione o Ente con finalità analoghe o ad altri fini di pubblica utilità, previo parere dell’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
TITOLO VI – Disposizioni generali
Art. 22 – Per quanto non contemplato nel presente Statuto si applicano le norme di legge in materia e il Codice Civile.
Per qualsiasi controversia è competente il foro di Sassari.
F.to
COSSU MARIO SALVATORE, CALLISTO COSTA, ALESSANDRA DIAZ, STEFANO FERRANTI, USAI MARIO